Qualità delle Acque
destinate al consumo umano
DECRETO LEGISLATIVO
2
febbraio 2002, n.27
Pubblicata nella GU
n. 58 del 9-3-2002
Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al consumo umano
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999),ed in
particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della
citata direttiva 98/83/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1
febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della
direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti
idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di
distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna
ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento
del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo
e";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di
messa a disposizione per il
consumo";
d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver
adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera
che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";
e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore"
sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";
f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio
che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna
rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a
tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore
adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i
valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il
gestore, ciascuno per quanto di competenza,
provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e
consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.";
g) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano
spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";
h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad
effettuare per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo
umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere
concordati con l'azienda unita' sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di
analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di
servizi idrici.";
i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di
tutela delle acque" sono soppresse;
j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanita'"
sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal Ministro della
salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";
k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive
modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori
secondo il rispettivo ordinamento.";
l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono
sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";
m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni d'uso). - 1. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al
consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma
dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata,
comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del
caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a
tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita' del superamento del
valore di parametro
pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che
potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una
limitazione di uso delle acque erogate.
2. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito,
individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi
gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle
acque erogate.
3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in
presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono
determinare un rischio per la salute umana.
4. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il
gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno
per quanto di propria competenza.";
n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea: "1. Sono di competenza statale le
funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di
competenza statale la determinazione di principi fondamentali
concernenti:";
o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono
soppresse;
p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' per il confezionamento di acque per
equipaggiamenti di emergenza;";
q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche
predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari
adempimenti di competenza e";
s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano"
sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";
t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle
note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo quanto disposto dalle
note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B."
u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite
dalle seguenti "comma 3,";
w) all'articolo 19 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro
30987.";
x) all'articolo 19 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti
costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la
sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";
y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma
quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di
procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di
competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli
articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";
z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme
tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del
presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in
materia.";
aa) l'allegato I, parte B, e' modificato come segue: nella colonna
"Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e
sostituite con le seguenti:
"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)",
la formula alla nota 5:
"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1" è soppressa e sostituita con la seguente:
[nitrato] [nitrito]
" --------- + --------- minore o = a 1";
50 0.5(0.1)
bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota
"*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa
la parola: "minimo";
cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le parole:
"Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti:
"Per le acque non frizzanti";
dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) e' sostituito dal
seguente:
"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a
giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la
ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di
riferimento:
Parametro Volume di riferimento
-- --
Alghe.................... 1L
Batteriofagi anti-E.coli. 100L
Nematodi a vita libera... 1L
Enterobatteri patogeni... 1L
Enterovirus.............. 100L
Funghi................... 100mL
Protozoi................. 100L
Pseudomonas aeruginosa... 250mL
Stafilococchi patogeni... 250mL
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma
3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo
umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e
gli Stafilococchi patogeni.";
ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:
" Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno (note 3 e 5) ";
il penultimo riquadro:
" 3
+ ogni 10.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 1.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 3
+ 1 ogni 10.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 10.000 ";
l'ultimo riquadro:
" 10
+ ogni 25.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 10.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 10
+ 1 ogni 25.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 25.000 ";
ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole:
"limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite
di rivelabilita'";
gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:
" Limite di rilevazione in % del valore di parametro (Nota 3) " è
sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3) ";
nella prima colonna sostituire:
" Benzopirene "
con:
" Benzo(a)pirene ";
hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:
" Il limite di rilevamento è pari a:
tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale
oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco "
nel modo seguente:
" Il limite di rivelabilità è pari a:
tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione
naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;
oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un
bianco ";
ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di
rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli
affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117 - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica
possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 1999), e' il seguente:
"4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.".
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concerne "Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concerne
"Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle
acque destinate
al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni
concerne "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera c) del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a), b) -(omissis);
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come
definito dall'art. 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modifiche, nonche' chiunque fornisca acqua a terzi
attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;".
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5 (Punti di rispetto della conformita). - 1. I valori di parametro
fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di
consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di
inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione
rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati
per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla
cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il
consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori
e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a
disposizione per il consumo;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono
utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia
adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro
fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'art.
2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita
al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della
struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I,
rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua
fuoriesce dal rubinetto.
Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le
acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna
rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a
tali valori al rubinetto, l'Azienda sanitaria locale dispone che il gestore
adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i
valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il
gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori
interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali
provvedimenti e sui comportamenti da adottare.".
- Il testo dell'art. 6, del citato n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 6 (Controlli). - 1. I controlli interni ed esterni di cui agli
articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano
soddisfino, nei punti indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente
decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al
consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli
di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di
trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al
comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la
contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al
livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri
dell'allegato 1, le specifiche indicate dall'allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure
di controllo analitico della qualita' sottoposte periodicamente al controllo del
Ministero della sanita', in collaborazione con Istituto superiore di sanita'. Il
controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano spetta
all'Azienda USL territorialmente competente.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7 (Controlli interni). - 1. Sono controlli interni i controlli che il
gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica della qualita' dell'acqua,
destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere
concordati con l'Azienda unita' sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di
analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di
servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno
cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che
effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai
laboratori di analisi di cui all'art. 8, comma 7.
- Il testo dell'art. 8, commi 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001,
come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 8 (Controlli esterni). - 1. I controlli esterni sono quelli svolti
dall'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, per verificare
che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente
decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati
dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti
di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di
distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire
la significativa rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite
durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
l'azienda unita' sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento
dello stato di qualita' dei corpi idrici di cui all'art. 43 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in
particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati
secondo le modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto
legislativo n. 152 del 1999.
3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso
per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati
valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare
la presenza in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e'
effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanita'.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale
di piu' aziende unita' sanitarie locali la regione puo' individuare l'azienda
alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo e'
individuato d'intesa fra le regioni interessate.
6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il
controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla
competente regione o provincia autonoma ed al, Ministero della sanita' secondo
modalita' proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza
Stato-Regioni esprime intesa entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali
aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.
7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali si
avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 7-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o di propri laboratori secondo
il rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi
mensilmente a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero della
sanita', secondo le modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o province
autonome e dal Ministero della sanita'.".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Assicurazione di qualita' del trattamento, delle attrezzature e
dei materiali). - 1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi
impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a
tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo
umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono
impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della
salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate
le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto
dal comma 1.".
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 11 (Competenze statali). - 1. E' di competenza statale la
determinazione di principi fondamentali concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle
conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in
materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato
I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in
tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i
requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III,
punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanita', che i
risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi
specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla
Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di
sanita', dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri
elencati nell'allegato III, punti 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo
stesso allegato;
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualita'
non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle
acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di
acquedotto nonche' per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la
manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque
destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonche'
per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature
tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in
ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua
destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ,h), i), l),
sono esercitate dal Ministero della sanita', di concerto con il Ministero
dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b);
sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la
competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e
della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le
funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sentiti i
Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche
agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita' di sostituzione
esercitata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto
alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente
inadempiente.".
- Il testo dell'art. 13, comma 14 del citato decreto legislativo n. 31/2001,
come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 13 (Deroghe). - (omissis).
14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed
a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il
consumo umano.".
- Il testo dell'art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001,
come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il
seguente:
"Art. 14 (Conformita' ai parametri indicatori). - 1. In caso di non
conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C
dell'allegato 1, l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita'
sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante
dalla non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette
in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi
provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia
necessario per tutelare la salute umana.
(omissis).
4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite
cisterna.".
- Il testo dell'art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 15 (Termini per la messa in conformita). - 1. La qualita' delle acque
destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro
dell'allegato I entro
il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11
dell'allegato I, parte B.".
- Il testo dell'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16 (Casi eccezionali). - (omissis).
5. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a
quelle confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo
umano.".
- Il testo dell'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 17 (Informazioni e relazioni). - (omissis).
4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione di una relazione da
trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti
da prendere ai
sensi dell'art. 5, comma 3, ed in relazione al valore parametrico dei
trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.".
- Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 19 (Sanzioni). - 1. Chiunque fornisca acqua destinata al consumo
umano, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in
imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione , il
trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze
destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa
fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita'
del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma
3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e'
punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre
milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e'
fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui
l'acqua e' fornita al pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata
al consumo
umano.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti
reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettere f), g), h), i) ed l), sono punite con la sanzione amministrativa da euro
5165 a euro 30987.
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 20 (Norme transitorie e finali). - 1. Le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere
efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente
decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, fatte salve
le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16.
2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988 restano in vigore, ove compatibili con le
disposizioni delpresente decreto, fino all'adozione di specifiche tecniche in
materia.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
- Il testo dell'allegato I, parte B, e' il seguente:
"Parte B
Parametri chimici |
|||
Parametro |
Valore di parametro |
Unità di misura |
Note |
Nitrato |
50,00 |
mg/1 |
Nota 5 |
Nitrito |
0,50 |
mg/1 |
Nota 5 |
Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione:
[nitrato] [nitrito]
--------- + --------- minore o = a 1 ove
50 0.5(0.1)
le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO in
base 3) e per il nitrito (NO in base 2), e il valore di 0,10 mg/1 per i nitriti
sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
-------------------------------------------------
- Il testo dell'allegato I, parte C, terza nota di riferimento, e' il
seguente:
"*** valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).".
- Il testo dell'allegato I, parte C, nota 3, e' il seguente:
-------------------------------------------------
"(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota 3 Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il
valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH.
Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di
anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere
inferiore.".
-------------------------------------------------
- Il testo dell'allegato I, paragrafo "Avvertenza", e' il seguente:
"(Avvertenza)
Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita'
sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti
parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:
Parametro Volume di riferimento
-- --
Alghe.................... 1L
Batteriofagi anti-E.coli. 100L
Nematodi a vita libera... 1L
Enterobatteri patogeni... 1L
Enterovirus.............. 100L
Funghi................... 100mL
Protozoi................. 100L
Pseudomonas aeruginosa... 250mL
Stafilococchi patogeni... 250mL
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'art. 8, comma 3.
Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo
umano gli enterovirus, i batteriofagi antiE.coli, gli enterobatteri patogeni e
gli stafilococchi patogeni.".
- Il testo dell'allegato II, tabella B1, e' il seguente:
Volume d'acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Note 1 e 2) |
Controllo di routine Numero dicampioniall'anno (Note 3, 4 e 5) |
Controllo di verifica Numero di campioni (Note 3 e 5) |
maggiore di 10000 ; minore o uguale 100000 |
+ 3 ogni 1000 m cubi/g del volume |
3 + ogni 10000 m cubi/g del volume totale e frazione di 10000 |
maggiore di 100000 |
totale e frazione di 1000 |
10 + 1 ogni 250000 m cubi/g del |
- Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1, e' il seguente:
"2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di
prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve
essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di
parametro con un'esattezza, una precisione di un limite di rilevabilita'
specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'art.
11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto
superiore di sanita' che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel
decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla
sensibilita' del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso
indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui
all'allegato I, parti B e C.".
- Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1
Parametri |
Esattezza in % del valore del parametro (Nota 1) |
Precisione in % del valore del parametro (Nota 2) |
Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3) |
Benzo(a)pirene |
25 |
25 |
25 |
- Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3 e6, e' il seguente:
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota 3 Il limite di rivelabilità è pari a:
- tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un
campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro oppure
cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un
bianco
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota 6 Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo
antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il
limite di rivelabilità
può non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari, ma ci si deve
adoperare per raggiungere tale obiettivo.
-------------------------------------------------